Che cos’è un periodico in generale e un periodico online in particolare

Che cos’è un periodico in generale e un periodico online in particolare

Per arrivare a definire un periodico, bisogna partire dall’art. 1 della Legge n. 47 del 1948, che definisce stampa o stampati “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.

Bisogna proseguire con l’art. 3 della Legge n. 198 del 2016 che modifica gli artt. 1, 3 e 3 bis della Legge n. 62 del 2001, il cui combinato disposto così recita:

Art. 1 (Definizione e disciplina del prodotto editoriale)

1) Per “prodotto editoriale”, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

2) **omissis**

3)Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47.

Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

3-bis) Per “quotidiano on line” si intende quella testata giornalistica: a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; b) il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; e) che produca principalmente informazione; f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

Come si vede, la definizione di periodico è andata precisandosi nella versione legislativa che arriva fino alla Legge 198/2016, nella quale viene compiuto altresì il primo passo concreto verso il pieno inserimento delle testate online nel sistema giuridico editoriale.

Questo sviluppo, pur essendo ancora parziale e impreciso, era necessario per porre un freno ad una serie di interpretazioni non soltanto non corrette da un punto di vista giuridico, ma destinate a recare un gravissimo pregiudizio ad un settore in espansione frenato da un sistema legislativo e amministrativo ancorato, nella migliore delle ipotesi, a schemi superati dal progresso tecnologico.

La definizione di periodico, fino al 2016, la ritrovavamo nella giurisprudenza della Suprema Corte: “Il termine “stampa”, … ha anche un significato figurato ed in tal senso indica i giornali che sono strumento elettivo dell’informazione…. Questo concetto di stampa in senso figurato definisce il prodotto editoriale che presenta i requisiti ontologico (struttura) e teleologico (scopi della pubblicazione) propri di un giornale. La struttura di questo è costituita dalla “testata”, che è l’elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare della pubblicazione (quotidiana, settimanale, mensile); la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell’analisi critica di notizie legate all’attualità (cronaca, economia, costume, politica) e diretti al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione” (Cassazione Penale, Sez. Un., 29/01/2015 n. 31022).

Ancora più complessa la questione riguardante il periodico online, in merito alla quale si è avuto un lunghissimo dibattito tra studiosi o, per lo più, pseudo studiosi del settore, forze politiche, gruppi di interesse che facevano capo alla Rete e Governi dei vari Paesi. Tale dibattito ha assunto, anche in Italia, connotazioni talvolta grottesche per la difficoltà di buona parte dei soggetti in causa di affrontare la questione al di fuori di propri interessi e visioni personali.

Ancora una volta, prima che la Legge 198/2016 ponesse principi più stabili, è stata la Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza 31022/2015, a fornire un inquadramento giuridicamente corretto della tematica:

“E’ necessario discostarsi dall’esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare un’interpretazione estensiva dello stesso, sì da attribuire al termine “stampa” un significato evolutivo, che sia coerente con il progresso tecnologico e, nel contempo, non risulti comunque estraneo all’ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell’aspetto progressivamente raggiunto nel tempo”.

Dopo una informata analisi sulle ragioni che inducono a non ricomprendere in tale operazione ermeneutica tutti in blocco i nuovi mezzi informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, mailing list, pagine facebook) la sentenza continua:

“La riflessione, quindi, deve essere concentrata sul fenomeno, sempre più diffuso, dei giornali telematici che affollano l’ambiente virtuale e che sono disponibili, in alcuni casi, nella sola versione online e, in altri, si affiancano alle edizioni diffuse su supporto cartaceo. E’ di intuitiva evidenza che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidente con quelli della pubblicazione cartacea), non può certo paragonarsi a uno qualunque dei siti web innanzi citati, in cui chiunque può inserire dei contenuti, ma assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicché appare incongruente, sul piano della ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest’ultimo”.

Non sembra, quindi, alla luce delle leggi e della giurisprudenza riportate che possa essere posta in dubbio la perfetta eguaglianza tra giornali cartacei e online davanti alla legge.

Specificità delle testate online

Su queste premesse occorre interrogarsi su come necessariamente si strutturi un giornale online. Quali siano, cioè, le caratteristiche specifiche di una tale forma di prodotto editoriale.

Nella definizione di cui alla Legge 198/2016 rinveniamo caratteristiche comuni con i giornali cartacei (iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale, iscrizione del direttore responsabile al Ordine dei Giornalisti), una connotazione che riguarda anche i giornali cartacei, ma in modo diverso (frequenza di aggiornamento o periodicità) e alcune connotazioni specifiche (pubblicazione di contenuti giornalistici prevalentemente online, non essere esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea, e non configurarsi esclusivamente come aggregatore di notizie).

In realtà, le specificità sono molte altre e stanno emergendo gradualmente all’attenzione del legislatore per ulteriori interventi normativi di precisazione e miglioramento della definizione di quotidiani e periodici online.

Concentriamoci su un punto e partiamo da questo:

la lettera f) della Legge 198/2016 prevede la frequenza di aggiornamento almeno quotidiana per i quotidiani online; è evidente che la frequenza di aggiornamento equivale alla periodicità del giornale cartaceo.

La periodicità comporta l’uscita di diversi numeri della medesima testata a cadenze predeterminate regolari.

Si tratta di oggetti fisici diversi.

Nelle testate online l’aggiornamento avviene nel medesimo spazio virtuale, creando quindi una sovrapposizione e stratificazione del contenuto tipica di questa forma di espressione del pensiero.

E’ come avere, nella stessa libreria, tutti i numeri di un periodico ordinati in senso progressivo, ma anche così è possibile per i periodici cartacei rompere questa unità e individuare un numero specifico. Molto, ma molto più difficile, l’operazione nella testata online, dove tutto si accumula e permane per la mancanza di limiti di spazio (altra tipica peculiarità delle testate online).

Infatti, il problema veramente spinoso del c.d. “Diritto all’oblio” si pone proprio specificamente per le testate online, per il permanere dei contenuti sulla rete anche dopo moltissimi anni (in realtà, si pone anche per le testate cartacee per i numeri del giornale di anni indietro).

Conclusioni

Abbiamo posto alcuni punti fermi.

L’evoluzione della normativa sul prodotto editoriale, a partire dalla Legge n. 62/01, passando per la Legge n. 103/2012, la Legge n. 190/2014, e la Legge n. 208/2015, fino alla Legge 198/2016, ha portato ad una sempre più sviluppata definizione di prodotto editoriale in generale, e di prodotto editoriale online in particolare.

Tale sviluppo comporta necessariamente la completa parificazione di online e cartacei.

Nel 2015, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni unite ha delimitato tale parificazione al perimetro delle testate online che presentano i requisiti comuni rispetto alle cartacee della “organizzazione redazionale” e della “presenza di un direttore responsabile” (e lo ha fatto in ordine ad un tema delicatissimo come quello dell’applicazione di norme del diritto processuale penale).

Tutti questi interventi legislativi e giurisprudenziali sono stati fatti a ragion veduta, nella piena coscienza, cioè, delle differenze del mezzo usato dai giornali online e delle condizioni necessarie per la sua fruibilità.

Si dice, normalmente, che questo significa privilegiare il contenuto rispetto al mezzo, ma ciò non sembra rispondere pienamente al vero.

Significa, a nostro avviso, prendere atto, anche, che il mezzo è molto diverso ed accettarlo pienamente nel sistema editoriale.

Questa consapevolezza rappresenta un punto di arrivo e un punto di partenza verso l’emanazione di normative sempre più corrette che tutelino il settore e gli utenti.

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